A più di 2 anni di distanza dalla prima bozza del buon Venturini, lo riposto con alcune correzioni e aggiunte. Fatemi sapere.....
L'Associazione AICADI pur essendo collegata alla comunity on-line BOINC.Italy non effettua alcun controllo sull'attività dei membri di tale team. L'iscrizione alla comunity è completamente anonima ed è pertanto impossibile effettuare controlli sull'operato dei singoli utenti. E’ possibile partecipare indipendentemente ad entrambe le realtà, senza vincoli reciproci.
ART. 1 (Denominazione e sede)
E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale e culturale denominata: AICADI-Associazione Italiana Calcolo Distribuito con sede in via/piazza....nel Comune di....
ART. 2 (Finalità)
1.L’ associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2.Le finalità che si propone sono in particolare:
a) la diffusione e l'ampliamento, nella società italiana, della cultura scientifica;
b) lo sviluppo di un miglior rapporto tra il mondo della Ricerca e la popolazione italiana;
c) il supporto alla Ricerca, in Italia e all'estero, vista come principale motore del progresso;
d) la diffusione del calcolo distribuito volontario come strumento di coinvolgimento diretto nell'attività di ricerca scientifica.
e) l'aggiornamento continuo sulle tematiche della Scienza.
ART. 3 (Attività)
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, tra cui:
a)divulgazione scientifica, in particolare attraverso il proprio sito internet;
b)traduzione di contenuti web, ma non solo, in lingua italiana;
c)utilizzo, diffusione e supporto tecnico delle piattaforme di calcolo distribuito.
d)realizzazione di conferenze, visite, convegni ed eventi in generale, purchè connessi agli scopi istituzionali dell'associazione;
e)redazione ed invio di una newsletter, almeno 2 volte l'anno;
f)collaborazione con Enti di Ricerca, Università e altre organizzazioni;
g)svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
h) proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
ART. 4 (Soci)
1.Sono ammessi allAssociazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e leventuale regolamento interno.
2.L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le generalità richieste, impegnandosi a versare la quota associativa.
3.Ci sono 4 categorie di soci:
1.ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dallAssemblea);
2.sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
3.benemeriti (persone nominate tali dallAssemblea per meriti particolari);
4.junior (soci minorenni, le cui eventuali elargizioni liberali devono essere autorizzate dai genitori e che non sono candidabili alle cariche associative).
4.Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)
1.I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2.Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione.
3.I soci devono versare nei termini la quota sociale.
4.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 6 (Recesso ed esclusione del socio)
1.Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2.Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dallAssociazione.
3.L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dellinteressato.
ART. 7 (Organi sociali)
1.Gli organi dellassociazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio direttivo;
Presidente;
2.Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. Tutte le cariche hanno durata biennale.
ART. 8 (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
1.E’ convocata almeno una volta allanno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail - all'indirizzo indicato dal socio al momento dell'iscrizione (eventualmente modificato su esplicita richiesta del socio stesso) , da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2.L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3.L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dellassociazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9 (Compiti dellAssemblea)
L'Assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare limporto della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dellattività dellassociazione;
- approvare leventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10 (Validità Assemblee)
1.L'Aassemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente il 50%+1 degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2.Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3.Le deliberazioni dellassemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4.Lassemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie lassociazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 11 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato (segretario) e sottoscritto dal presidente. Tutti i verbali saranno raccolti poi in un libro verbali assemblee.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
3. Sarà previsto anche un libro soci, contenente i nominativi dei soci, le loro generalità e altri dati (in conformità con la legge sulla privacy)
ART. 12 (Consiglio direttivo)
1.Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, minorenni esclusi.
2.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.
3.Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sullattività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4.Il Consiglio direttivo, al proprio interno, avrà un segretario, un cassiere e un vice-presidente, nominati tramite votazione
ART. 13 (Presidente)
1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Aassemblea; convoca e partecipa all'Assemblea dei soci e al Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il voto del Presidente, in Consiglio Direttivo, ha validità doppia rispetto a quello degli altri consiglieri.
ART. 14 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dellorganizzazione sono costituite da:
1.beni, mobili e immobili;
2.contributi e quote associative;
3.donazioni e lasciti;
4.ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
ART. 15 (Rendiconto economico-finanziario)
1.Il rendiconto economico-finanziario dellassociazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative allanno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per lesercizio annuale successivo.
2.Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dellassemblea e può essere consultato da ogni associato, anche tramite pubblicazione on-line.
3.Il conto consuntivo deveessere approvato entro il 30 aprile dellanno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui allart. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 17 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia