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Venturini Dario ha scritto:
Come avevamo già concordato durante l'ultimo BIMBO (sì, lo so che sono in ritardo) e abbiamo anche ridiscusso durante il 2° Meeting@Italy, eccovi la prima bozza dello Statuto, da correggere e integrare.
Non vuol dire che vogliamo diventare un'associazione (non subito almeno), ma che vogliamo provare a comportarci come tale per fare esperienza e vedere se è più un vantaggio o un peso.
In particolare, date un'occhiata agli articoli 3 e 4 (il resto è abbastanza standard, tranne la previsione di categorie di soci)
ART. 1 (Denominazione e sede)
E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, lassociazione di promozione sociale denominata: <<BOINC.Italy>> con sede in via/piazza....nel Comune di....
ART. 2 (Finalità)
1.Lassociazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2.I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3.Le finalità che si propone sono in particolare:
a)la diffusione e l'ampliamento, nella società italiana, della cultura scientifica;
b)lo sviluppo di un miglior rapporto tra il mondo della Ricerca e la popolazione italiana;
c)il supporto alla Ricerca, in Italia e all'estero, vista come principale driver del progresso;
d)la diffusione del calcolo distribuito volontario come strumento di coinvolgimento diretto nell'attività di Ricerca, complementare ma non alternativo ai contributi economici privati;
e)l'aggiornamento continuo sulle tematiche della Scienza.
ART. 3 (Attività)
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, tra cui:
a)divulgazione scientifica, in particolare attraverso il proprio sito internet;
b)traduzione di materiale in lingua straniera;
c)utilizzo, diffusione e supporto tecnico del software BOINC;
d)realizzazione di conferenze, visite, convegni ed eventi in generale, purchè connessi agli scopi istituzionali dell'associazione;
e)redazione ed invio di una newsletter, almeno 2 volte l'anno;
f)collaborazione con Enti di Ricerca, Università e altre organizzazioni;
g)svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
ART. 4 (Soci)
1.Sono ammessi allAssociazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e leventuale regolamento interno.
2.Lorgano competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le generalità richieste, impegnandosi a versare la quota associativa.
3.Ci sono 4 categorie di soci:
1.ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dallAssemblea);
2.sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
3.benemeriti (persone nominate tali dallAssemblea per meriti particolari);
4.junior (soci minorenni, le cui eventuali elargizioni liberali devono essere autorizzate dai genitori e che non sono candidabili alle cariche associative).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)
1.I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2.Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dellassociazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dellattività prestata.
3.I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e leventuale regolamento interno.
4.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nellassociazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 6 (Recesso ed esclusione del socio)
1.Il socio può recedere dallassociazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2.Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dallAssociazione.
3.Lesclusione è deliberata dallAssemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dellinteressato.
ART. 7 (Organi sociali)
1.Gli organi dellassociazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio direttivo;
Presidente;
2.Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 8 (Assemblea)
LAssemblea è lorgano sovrano dellassociazione ed è composta da tutti i soci.
1.E convocata almeno una volta allanno dal Presidente dellassociazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail - all'indirizzo indicato dal socio al momento dell'iscrizione (eventualmente modificato su esplicita richiesta del socio stesso) , da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per ladunanza e contenente lordine del giorno dei lavori;
2.LAssemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3.LAssemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dellassociazione. E ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9 (Compiti dellAssemblea)
Lassemblea deve:
approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
fissare limporto della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dellattività dellassociazione;
approvare leventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare su quantaltro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10 (Validità Assemblee)
1.Lassemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2.Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3.Le deliberazioni dellassemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando lAssemblea lo ritenga opportuno).
4.Lassemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie lassociazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 11 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dellassemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dellassemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 12 (Consiglio direttivo)
1.Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dallAssemblea tra i propri componenti.
2.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.
3.Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati allAssemblea; redige e presenta allassemblea il rapporto annuale sullattività dellassociazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 13 (Presidente)
1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dellassociazione, presiede il Consiglio direttivo e lassemblea; convoca lassemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 14 (Risorse economiche)
1.Le risorse economiche dellorganizzazione sono costituite da:
1.beni, mobili e immobili;
2.contributi e quote associative;
3.donazioni e lasciti;
4.ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2.L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
ART. 15 (Rendiconto economico-finanziario)
1.Il rendiconto economico-finanziario dellassociazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative allanno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per lesercizio annuale successivo.
2.Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dallassemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dellassociazione almeno 20 gg. prima dellassemblea e può essere consultato da ogni associato.
3.Il conto consuntivo devessere approvato entro il 30 aprile dellanno successivo alla chiusura dellesercizio sociale.
ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Leventuale scioglimento dellAssociazione sarà deciso soltanto dallassemblea con le modalità di cui allart. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 17 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Avrei una domanda:
ammettendo che tra noi esistano dei "bravi programmatori", non potremmo inserire nello statuto un qualcosa che ci permetta di "guadagnare" dei soldi (da reinvestire nella stessa associazione)?
provo a spiegarmi meglio:
se per esempio una azienda ci domanda aiuto per creare un progetto boinc potremmo domandargli una "donazione" per l'aiuto (modello assistenza tecnica per sistemi operativi linux), cifra poi usata per pubblicizzare l'associazione.
mentre sempre per esempio se fosse una università a domandarcelo potremmo farlo a costo 0, magari chiedendo all'università di citarci come patner nelle scoperte fatte (sul modello di WCG).
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